Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge.
Art. 1
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove la possibilità della persona di rendere esplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale e in tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale, e anche per l'ipotesi in cui la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.
2. La Regione Autonoma, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite la Carta regionale dei servizi, disciplinando in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta di tali medesime dichiarazioni anticipate, in osservanza e in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché nel rispetto della normativa in materia a livello nazionale, europeo e internazionale.
3. La Regione Autonoma favorisce altresì la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 16/2015
2 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge
Art. 2
1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.
2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 16/2015
2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 16/2015
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 16/2015
4 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge
Art. 5
1. L'istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.
Note:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge
Art. 7
Note:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge