Art. 8
(Informazione al cittadino)
1. Al fine di dare adeguata informazione sulla possibilitą di procedere alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di favorire la dichiarazione di volontą in merito alla donazione post mortem degli organi e dei tessuti, la Regione, avvalendosi delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuove per un decennio, con periodicitą almeno annuale, la pubblicizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 fanno carico ai bilanci delle singole Aziende per l'assistenza sanitaria e non comportano oneri finanziari ulteriori a carico del bilancio regionale.
Note:
1 Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimitą costituzionale della presente legge