Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 87

(Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, e 63 bis, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura.

(1)(2)(9)

2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto <<de minimis>> nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.

3.

( ABROGATO )

(5)

4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l’avvenuta fusione, e i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 63 bis, comma 2, presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell’ articolo 42 della legge regionale 7/2000.

(3)(4)(10)

5.

( ABROGATO )

(6)

6.

( ABROGATO )

(7)

7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

(8)

7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).

(11)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017

Parole aggiunte al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017

Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017

Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017

Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017

Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017

Comma 7 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 14/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021

10  Parole aggiunte al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

11  Comma 7 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021