Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 81

(Accordo di programma)

1. Al fine dell'attuazione del piano di cui all'articolo 80, la Regione promuove la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000 con i consorzi, con l'EZIT e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.

2. L'accordo di programma è costituito da:

a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;

b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.

3. Il consorzio sottoscrittore è responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.

4. La Regione non può stipulare accordi di programma con i consorzi commissariati ai sensi dell'articolo 77, nonché con i Consorzi per lo sviluppo industriale che non hanno concluso le operazioni di cui all'articolo 63.