Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 73

(Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.

3. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2.

4. L'Assemblea in particolare:

a) approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;

b) adotta i piani territoriali infraregionali;

c) approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79;

d) approva il piano industriale di cui all'articolo 80;

e) approva gli atti di partecipazione a società;

f) approva le variazioni del fondo di dotazione;

g) delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del codice civile;

h) delibera circa il compenso degli organi societari.