Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 69

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

4. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio al Vicepresidente.