﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 febbraio 2015

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Semplificazione delle procedure insediative)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001, anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.</p></p></body></html>