﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 febbraio 2015

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedure concorsuali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.&gt;&gt;.</p></p></p></p></body></html>