Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 34

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.