Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 22 ter

(Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

(1)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.

Note:

Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021