Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
CAPO II
 RIORDINO DEI CONSORZI
Art. 61
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e in armonia con l'articolo 36 della legge 317/1991, nel rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali.
Art. 62
 (Consorzi di sviluppo economico locale)
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.
5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 19/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 14, L. R. 33/2015
3 Comma 5 .1 aggiunto da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5 Comma 5 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6 Parole aggiunte al comma 5 .1 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 21/2016
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 21/2016
8 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 91, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 21/2016
9 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 14/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
13 Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
16 Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
17 Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
18 Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
19 Parole aggiunte al comma 8 da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
20 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 63
 (Operazioni di riordino)
2. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.
3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall'articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
Art. 64
 (Fini istituzionali)
3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;
i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
6. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 e 51 ter e regolamenti correlati della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni o la delegazione amministrativa intersoggettiva, possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.
10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
3 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 24/2016
6 Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 14/2017
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 22, L. R. 45/2017
9 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
12 Lettera b quater) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
13 Lettera b quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
15 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 3 da art. 66, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
16 Comma 5 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
17 Comma 5 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
18 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
19 Comma 9 sostituito da art. 66, comma 1, lettera g), L. R. 3/2021
20 Comma 9 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera h), L. R. 3/2021
Art. 65
 (Piani territoriali infraregionali)
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.
5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2015
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 66
 (Riacquisto)
1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.
2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
7. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, ridenominata Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i Consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola <<de minimis>> possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.
Art. 70
 (Consiglio di amministrazione)
2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.
13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 37/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Comma 8 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2019
6 Parole aggiunte al comma 10 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
7 Parole aggiunte al comma 11 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 75
 (Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.
2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.
Art. 77
 (Commissariamento dei consorzi)
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.
2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati.
4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.
6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del commi 1 e 2.
8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.
9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei Commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.
11. AI fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.
12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.
Art. 78
 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 67, comma 2, L. R. 4/2016
Art. 80
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.
4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 3/2021 . I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2021 sono conclusi ai sensi delle disposizioni del presente articolo, come disposto dal c. 2, dell'art. 69 della L.R. 3/2021.
Art. 83
 (Altre disposizioni)
1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74.
5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.
6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.
7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 84
 (Contributi alle PMI)
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.
5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 2), L. R. 24/2016
4 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 17, lettera c), numero 3), L. R. 24/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
Art. 85
 (Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 24/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 86
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Note:
1 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 17, L. R. 37/2017
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 18, L. R. 37/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
5 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 72, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 72, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 72, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
8 Parole soppresse al comma 9 da art. 72, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
Art. 87
 (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto <<de minimis>> nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.
7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
5 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
6 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
7 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
8 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 14/2017
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10 Parole aggiunte al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11 Comma 7 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021