Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
TITOLO III
 SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13
 (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)
1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.
5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest SpA e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (UnioncamereFVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.
6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.
Art. 15
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
5 Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
6 Comma 2 septies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
7 Comma 2 octies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 20/2015
9 Parole sostituite al comma 2 quater da art. 4, comma 12, L. R. 33/2015
10 Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 2, comma 87, lettera a), L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 2 octies da art. 2, comma 87, lettera b), L. R. 14/2016
12 Comma 2 octies .1 aggiunto da art. 2, comma 87, lettera c), L. R. 14/2016
13 Comma 2 ter .1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
14 Comma 2 octies .1.1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
15 Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 45/2017
16 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18 A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 34 dell'art. 2, L.R. 45/2017 aggiuntivo del c. 2 bis.1, del presente articolo.
19 Comma 2 sexies .1 aggiunto da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20 Parole sostituite al comma 2 septies da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Comma 2 octies sostituito da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22 Comma 2 ter .1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
23 Comma 2 ter .1.1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
24 Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
25 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
26 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
27 Parole sostituite al comma 2 ter .1 da art. 91, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
28 Ai sensi dell'art. 96, c. 2, L.R. 3/2021, è confermata l'abrogazione del c. 2 bis.1 dell'art. 15 della L.R. 3/2015, a decorrere dall'1/1/2019, per effetto dell'art. 7, c. 23 della L.R. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, c. 34 della L.R. 45/2017.
29 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 55, lettera a), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
30 Parole sostituite al comma 2 quinquies da art. 7, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO II
 MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
Art. 17
 (Misure per il supporto manageriale delle PMI)
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 13, L. R. 25/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
CAPO III
 MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA
Art. 19
 (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.
2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
5. Per <<costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo>> si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.
8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.
10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 20
 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:
a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.
d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;
d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.
Note:
1 Numero 3) della lettera b) del comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
3 Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 22 ter
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 23
 (Sostegno alle start - up innovative)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 92, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 20/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 19, L. R. 25/2016
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 20, L. R. 25/2016
4 Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
5 A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
Art. 26
 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 27
 (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.
3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.
4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.
5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.
CAPO V
 MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
Art. 32
 (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 33
 (Area di crisi complessa di Trieste)
1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;
d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
2 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 90, L. R. 14/2016
4 Integrata la disciplina della lettera e bis) del comma 1 da art. 2, comma 91, L. R. 14/2016
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 93, L. R. 14/2016