Art. 85
(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari.
1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
4. I consorzi garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.
5. I consorzi commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 24/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021