Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 84
 (Contributi alle PMI)
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attivitā produttive, sono stabiliti i criteri e le modalitā di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 č delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.
5. Per l'attivitā di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT č riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 2), L. R. 24/2016
4 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 17, lettera c), numero 3), L. R. 24/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017