Art. 73
(Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
3. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2.
4.
L'Assemblea in particolare:
a) approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
b) adotta i piani territoriali infraregionali;
c) approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79;
d) approva il piano industriale di cui all'articolo 80;
e) approva gli atti di partecipazione a società;
f) approva le variazioni del fondo di dotazione;
h) delibera circa il compenso degli organi societari.