Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 64
 (Fini istituzionali)
3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;
i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
6. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 e 51 ter e regolamenti correlati della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni o la delegazione amministrativa intersoggettiva, possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.
10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
3 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 24/2016
6 Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 14/2017
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 22, L. R. 45/2017
9 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
12 Lettera b quater) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
13 Lettera b quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
15 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 3 da art. 66, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
16 Comma 5 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
17 Comma 5 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
18 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
19 Comma 9 sostituito da art. 66, comma 1, lettera g), L. R. 3/2021
20 Comma 9 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera h), L. R. 3/2021