Art. 63 bis
(Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del
codice civile.
2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 3/2021