Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 62
 (Consorzi di sviluppo economico locale)
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.
5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 19/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 14, L. R. 33/2015
3 Comma 5 .1 aggiunto da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5 Comma 5 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6 Parole aggiunte al comma 5 .1 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 21/2016
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 21/2016
8 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 91, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 21/2016
9 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 14/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
13 Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
16 Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
17 Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
18 Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
19 Parole aggiunte al comma 8 da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
20 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022