Art. 30
(Supporto alle imprese in difficoltà)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime <<de minimis>> alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso il supporto all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.