1.
La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattivitą del territorio per favorire:
a) nuovi investimenti;
b) lo sviluppo del sistema produttivo;
c) la crescita economica;
d) la tutela e la crescita dell'occupazione.
2.
Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'attrattivitą del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;
b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;
d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
e) sostiene le specializzazioni produttive.