Art. 22 bis
(Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
1.
Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;
b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalitā per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021