Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1995, N. 38

Art. 5

(Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995, dopo le parole <<o ad altro Consiglio regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale>> sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<o del convivente "more uxorio">> sono soppresse;

b) le parole <<tra i figli in parti uguali>> sono sostituite dalle seguenti: <<in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>;

c) dopo le parole <<tra gli altri figli>> sono aggiunte le seguenti: <<aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>.