Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

Art. 15

(Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)

1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.