Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
Art. 3
 (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2019
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2019 , a decorrere dall'1 maggio 2019.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 5/2019