Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
Art. 2
 (Assegno vitalizio)
1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.
2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.
2 bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 26/2018