Art. 14
(Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.