Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
Art. 10
1.
Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole <<quarto comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<terzo comma>>.