Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.