Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019
Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
nel primo periodo del comma 6, dopo le parole <<e della sua quota>>, sono aggiunte le seguenti: <<, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi>>;
b)
il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
c)
al comma 6 quater le parole <<centottanta giorni decorrenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<dieci mesi>>.