Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019
Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
Art. 9
2.
All'articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole <<
chilometri trecento>> sono aggiunte le seguenti: <<
; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza>>;
b)
al comma 5 bis le parole <<
di malattia o>> e le parole <<
da malattia o>> sono soppresse.