Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019
Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.
Art. 5
2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<
o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale>> sono soppresse;
b)
la lettera c) è abrogata.
3.
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
o del convivente "more uxorio">> sono soppresse;
b)
le parole <<
tra i figli in parti uguali>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>;
c)
dopo le parole <<
tra gli altri figli>> sono aggiunte le seguenti: <<
aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>.