Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007)

1. L'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

<< Art. 46

(Ordinazione della spesa)

1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.

2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.

5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.

6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.