Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 20

(Controllo preventivo di regolarità amministrativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), ciascun centro di responsabilità amministrativa assicura la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza.

2. Al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza, ciascun centro di responsabilità amministrativa è tenuto a verificare:

a) il rispetto della normativa di riferimento;

b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;

c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;

d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;

e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

3. Ciascun centro di responsabilità amministrativa può avvalersi, in funzione di supporto specialistico, delle attività consultive svolte dai competenti uffici:

a) in materia di appalti pubblici di forniture o servizi;

b) in materia di lavori pubblici;

c) in materia finanziaria e contabile;

d) in materia di aiuti di stato;

e) in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

f) in materia di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTTI.