Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.
Art. 7
1.
L'articolo 46 della legge regionale 21/2007 č sostituito dal seguente:
<< Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa č disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolaritā contabile sul relativo atto di liquidazione.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stato emesso un ordine di accreditamento č disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento č aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale č stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennitā al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, č disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.