Art. 24
(Valutazione della prestazione)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione rappresentano strumenti utili per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione.
2. Attraverso la fase di valutazione si verifica il grado di realizzazione degli obiettivi personali in termini di prestazione conseguita e si riscontra la congruitą degli obiettivi assegnati al personale al fine di accertarne la coerenza rispetto alle attivitą e alle competenze attribuite alle strutture di riferimento.
3. La valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione si attua attraverso il sistema di misurazione e valutazione individuato dall'
articolo 6 della legge regionale 16/2010.