Art. 23 bis
(Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)
1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016