Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.
Art. 23
 (Controllo di gestione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il controllo di gestione si distingue dal controllo strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.
2. Il Piano della prestazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimento alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive.
4. Il controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa.
5. Il controllo di gestione sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in occasione della presentazione dei rendiconti annuali.