Art. 22
(Controllo strategico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico.
2. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e del grado di conseguimento degli obiettivi prescelti rispetto alle azioni operative effettuate, alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ovvero dell'eventuale scostamento, con l'individuazione delle relative criticità, cause e possibili soluzioni.
3. La Direzione generale riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate.