(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono sostituiti dai seguenti:
<< 2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi e di spese gravanti su capitoli di partite di giro.
3. Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.>>.