Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.
Art. 17
 (Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.