Art. 16
(Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa sia liquidata nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di impegno.
2. L'organo di controllo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione, accertata la regolarità contabile dell'atto, provvede a registrare la liquidazione e a disporre, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione e tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'
articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), l'ordinazione di pagamento della spesa, ovvero a emettere, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione, il ruolo di spesa fissa o l'ordine di accreditamento.
3. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione. In tal caso non procede all'ordinazione di pagamento della spesa e all'emissione del ruolo di spesa fissa o dell'ordine di accreditamento.
3 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di liquidazione.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 15/2020