1.
Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale si articola in:
a) controllo di regolarità contabile;
b) controllo di regolarità amministrativa;
c) controllo strategico;
d) controllo di gestione;
e) valutazione della prestazione;
f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
g) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;
h) controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2.
Al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), concorre, a integrazione delle forme di controllo di cui al comma 1:
a) il parere, in ordine al rispetto della normativa di riferimento, reso dalle strutture competenti sui disegni di legge e sui regolamenti, preliminare alla formale presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale;
b) l'attività di riscontro, sotto il profilo giuridico-formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale e relativa attività di coordinamento.