Art. 36
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, e 10 e le disposizioni del capo IV hanno effetto a decorrere dall'1 aprile 2015.