2.
Per le finalitą di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo consuntivo di regolaritą contabile si esercita su:
a) rendiconti dei funzionari delegati della Regione;
b) rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione;
c) conti giudiziali degli agenti contabili della Regione.