Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
3.
L'articolo 31 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)
1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.>>.

7. All'articolo 66 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
10. Gli enti e organismi funzionali della Regione applicano i principi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 21/2007, come sostituito dal comma 3, ferme restando le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione).
11. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia annota le quote di entrate da compartecipazioni destinate all'assolvimento degli obblighi di concorso alla finanza pubblica nel titolo I dell'entrata del bilancio regionale. L'importo di ciascun contributo è imputato alle compartecipazioni di cui agli articoli 49, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), dello Statuto e all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), limitatamente alla quota di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 e ciò in proporzione all'incidenza dello stanziamento previsto per ciascuna delle predette entrate sulla somma complessiva delle stesse.
12. Al fine di incrementare nella Regione Friuli Venezia Giulia gli investimenti privati per:
a) la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nelle imprese;
b) la promozione e organizzazione delle attività di assistenza sociale;
c) la promozione e organizzazione di attività culturali;
d) la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo utilizzabile in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dall'anno 2015, da parte delle imprese individuate al comma 13 per i progetti d'intervento realizzati dai soggetti di cui al comma 14.
14. Sono finanziabili, attraverso le erogazioni liberali effettuate dalle imprese di cui al comma 13, i progetti di intervento realizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le proprie finalità quelle della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nelle imprese o della promozione, organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale o della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
16. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina annualmente il riparto delle risorse di cui al comma 20 tra i settori di intervento previsti al comma 12, lettere a), b), c) e d).
17. Con regolamenti attuativi predisposti dalle Direzioni centrali competenti per materia, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 12.
18. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1170 e al capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella M1 relativa al riallineamento dei contributi pluriennali in vista dell'armonizzazione.
Note:
1 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 17, lettera d), L. R. 5/2017
2 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.