Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

CAPO II

NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 57

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 58 bis

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 24/2016

Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 59

( ABROGATO )

(1)(3)(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 12/2015

Comma 3 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 12/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 18/2015

Parole soppresse al comma 3 da art. 30, comma 1, L. R. 20/2016

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 60

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 18/2015

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 61

(Strade provinciali)

(1)

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(4)

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016

Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016

Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016

Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016

Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016

Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016

Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016

Art. 61 bis

( ABROGATO )

(1)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 64

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 66

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.

Art. 68

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2016

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 69

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;

b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);

c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014

Art. 70

(Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

Art. 71

(Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014, come sostituito dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

Art. 72

(Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)

1. All'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, dopo le parole <<confermare i contributi concessi>> sono inserite le seguenti: <<, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati>>;

b) all'alinea del comma 24 le parole <<entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro la data del 30 giugno 2015>>.

2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, tra le parole <<contributi pluriennali concessi>> e le parole <<erogati agli enti locali>>, la congiunzione <<ed>> è sostituita dalla congiunzione <<o>>;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole <<, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.>>;

d) all'alinea del comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo 2015>>;

e) al comma 3 le parole <<novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2015>>;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.>>;

g) al comma 5, le parole <<successive al 2015>> sono sostituite dalla seguente: <<rimanenti>>;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

3. Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole <<finanziamento straordinario>> è inserita la seguente: <<anche>>.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca>>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 73

(Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unità di bilancioCapitoloImporto
10.4.1.117012074.000
10.4.1.1170972765.303,85
11.3.1.11804907.000
11.3.1.118449541.000
9.4.1.116086038.000

Art. 74

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.