Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Art. 8
(Programma annuale delle fusioni di Comuni) (3)(6)
1.
( ABROGATO )
2.
( ABROGATO )
3.
( ABROGATO )
4.
( ABROGATO )
5.
( ABROGATO )
(1)
6.
( ABROGATO )
7.
( ABROGATO )
8.
( ABROGATO )
9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.
(7)
10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.
c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
(2)(4)(5)(8)
11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.
(9)
Note:1 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
5 Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
6 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
7 Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
8 Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
9 Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.