Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Art. 8

(Programma annuale delle fusioni di Comuni)

(3)(6)

1.

( ABROGATO )

2.

( ABROGATO )

3.

( ABROGATO )

4.

( ABROGATO )

5.

( ABROGATO )

(1)

6.

( ABROGATO )

7.

( ABROGATO )

8.

( ABROGATO )

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

(7)

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

(2)(4)(5)(8)

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

(9)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015

Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015

Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016

Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019

Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.