Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Art. 74

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.