Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Art. 47

(Pianificazione biennale)

(7)

1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.

2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.

3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019

Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019

Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021