Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
TITOLO VI
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
CAPO I
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 10/2016
2 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO II
 ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Art. 43
 (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
Note:
1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5 Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10 Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11 Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12 Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13 Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 44 bis
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 45
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7 Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8 Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13 Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16 Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Aggiudicazione di appalti su delega)
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 49
 (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4 Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5 Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8 Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9 Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021